Statuto

Capo Primo – Denominazione, sede e durata

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita in Milano, con sede in via Melzi d’Eril, n.3, 20154 Milano, presso la residenza del Signor Giuseppe Camera, L’Associazione denominata “SLANCIAMOCI”. (In seguito: Associazione).

Art. 2 (Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata.

Capo Secondo – Scopi dell’Associazione

Art. 3 (Valori)

L’Associazione riconosce come propri valori irrinunciabili il diritto alla salute e i diritti della persona malata sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica Italiana.

Art. 4 (Identità)

L’Associazione è una libera comunità di cittadini, indipendente e autonoma da partiti politici, sindacati, associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati.

Art. 5 (Finalità)

L’Associazione intende aiutare e sostenere attraverso la musica e la cultura rock i centri scientifici di eccellenza nazionali e internazionali che si occupano di ricerca e cura delle malattie neuromuscolari, in particolare della Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA). Per lo sviluppo delle proprie finalità l’Associazione:

  • organizza eventi pubblici e privati;
  • raccoglie offerte e donazioni;
  • collabora con altre organizzazioni operanti nei settori di interesse;
  • realizza iniziative, campagne, prodotti e servizi utili alle proprie finalità;
  • comunica le proprie attività attraversi i mezzi di informazione.

Capo Terzo – Attività dell’Associazione

Art. 6 (Attività)

L’Associazione, per i propri scopi, promuove varie attività tra cui, a titolo indicativo:

  • attività culturali: concerti, feste, proiezioni di films e altre manifestazioni pubbliche;
  • attività di studio, di ricerca e di progetto sulla musica e la cultura rock;
  • attività editoriali: testi, pubblicazioni, atti di convegni, relazioni, studi e ricerche;
  • attività informative: gestione di siti e pagine web e invio di email e newsletter;
  • attività di comunicazione: realizzazione di artefatti, simboli, messaggi e materiali di promozione.

L’Associazione potrà a titolo indicativo:

  • pubblicare, distribuire prodotti editoriali a stampa o su supporti audiovisivi, magnetici o digitali, coerenti con lo scopo della Associazione;
  • richiedere contributi per la partecipazione a manifestazioni ed eventi da essa promossi;
  • richiedere finanziamenti pubblici o privati per finanziare specifici progetti e iniziative;
  • stipulare convenzioni con terzi a favore dei soci;
  • ricercare sponsorizzazioni e altre forme di intervento economico su singoli progetti e iniziative;
  • assumere persone e stipulare contratti di collaborazione.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e a loro attinenti, sia direttamente sia indirettamente. L’Associazione ha la proprietà esclusiva ed assoluta di tutte le opere d’ingegno prodotte e/o comunicate nel corso della sua attività statutarie.

Art.7 (Finanziamento)

L’Associazione non ha scopo di lucro, essa si finanzia con:

  • quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • contributi da parte di enti pubblici e privati;
  • erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
  • proventi di gestione;
  • ogni altro provento comunque conseguito, nel rispetto di tutte le leggi.

Capo Quarto – Disposizioni economiche e finanziarie

Art. 8 (Bilancio)

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. L’esercizio finanziario dell’Associazione, di cui il bilancio è la rappresentazione contabile, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili o gli avanzi di gestione devono esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra gli associati durante la vita dell’Associazione.

Art. 9 (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazioni, Enti pubblici o privati, aventi scopi sociali simili a quelli dell’Associazione.

Capo Quinto – Soci dell’Associazione

Art. 10 (Categorie di associati)

Aderiscono alla Associazione i Soci fondatori, i Soci ordinari, i Soci onorari.

  • I Soci fondatori sono le persone che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari.
  • I Soci ordinari sono le persone che aderiscono all’Associazione e vengono accettate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11.
  • I Soci onorari sono le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze personali; essi non hanno né diritti né doveri in riferimento al presente Statuto.

Tutti gli associati, senza riserve, sono tenuti ad accettare il presente Statuto dell’Associazione.

Art. 11 (Adesione dei soci ordinari)

Il numero dei soci ordinari è illimitato. L’adesione è libera con le seguenti esclusioni e condizioni. Non possono associarsi:

  • le persone fisiche prive della capacità giuridica d’agire;
  • le persone giuridiche;
  • chi esercita o sostiene un ente o un attività in contrasto con gli scopi e i valori dell’Associazione;
  • chi ha precedenti penali.

Per diventare socio ordinario bisogna fare domanda di ammissione all’Associazione. La domanda di associazione deve essere sottoscritta da un socio fondatore. Il Presidente esamina la domanda di adesione, e può accettarla o respingerla, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. L’adesione dura fino al termine dell’anno solare per il quale è stata perfezionata. L’albo dei Soci ordinari è conservato presso la sede sociale.

Art. 12 (Sostenitori)

Il numero dei sostenitori è illimitato. Tutte le persone fisiche e giuridiche possono diventare sostenitori dell’Associazione. I Sostenitori sono le persone non socie, che versano una libera donazione e possono essere registrate in apposito Albo, tenuto sotto forma di File informatico. I Sostenitori non hanno né diritti né doveri in riferimento al presente Statuto. L’albo dei Sostenitori è protetto dalle norme per la tutela della riservatezza ed è conservato presso la sede sociale.

Art. 13 (Estinzione del rapporto associativo)

L’estinzione del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci fondatori può verificarsi per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti dei soci fondatori od ordinari:

  • interdetti, inabilitati o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente art. 11;
  • che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • che, pur formalmente sollecitati non adempiano alle obbligazioni assunte verso l’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta elettronica certificata. Il mancato pagamento della quota sociale entro l’anno cui la quota è riferita equivale alla decadenza dalla qualità di socio fondatore od ordinario, senza necessità di comunicazioni da parte dell’Associazione.

Art. 14 (Diritti dei soci fondatori e ordinari)

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di:

  • essere informati su tutte le iniziative ed attività dell’Associazione;
  • partecipare alle Assemblee sociali, in cui esprime opinioni e votare;
  • candidarsi ed essere eletti a una carica sociale dell’Associazione, fatto salvo quanto stabilito all’Art 17;
  • partecipare alle attività dell’Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • in caso di controversia con un organo sociale, ricorrere all’arbitrato irrituale di cui art. 20;
  • usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
  • dare le dimissioni da una carica sociale o recedere dall’Associazione in qualsiasi momento.

Art. 15 (doveri dei soci fondatori e ordinari)

Tutti i Soci fondatori e ordinari hanno il dovere di:

  • rispettare ed applicare le norme contenute nello Statuto
  • rispettare e mettere in atto le decisioni dell’Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo;
  • corrispondere la quota associativa all’atto dell’iscrizione e annualmente;
  • fornire e aggiornare i propri dati personali identificativi e di contatto.

Art. 16 (Quota associativa)

L’importo della quota associativa è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata contestualmente all’iscrizione.

Art. 17 (Incompatibilità alle cariche sociali)

Esercitare cariche direttive in un partito politico è incompatibile con l’esercizio di una carica sociale dell’associazione. I Soci che risultano far parte o che in seguito entrano a far parte di organi dirigenti di partiti politici non possono essere o rimanere eletti alle cariche sociali dell’Associazione. La loro eventuale elezione è nulla o annullabile. Qualora cinque o più soci ravvedano la possibilità di incompatibilità fra una carica assunta o detenuta da un membro del Consiglio Direttivo in enti diversi da partiti politici, hanno la facoltà di segnalare il fatto al Consiglio Direttivo, che prenderà la propria decisione in modo inappellabile entro un mese dalla segnalazione.

Art. 18 (Impedimento alle elezioni alle cariche sociali)

Soli i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota annuale possono essere eletti a una carica sociale. I soci ordinari che hanno aderito all’Associazione dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature alle cariche sociali, non possono presentare la loro candidatura.

Art. 19 (Arbitrato irrituale)

Ogni controversia tra soci e organi sociali è sottoposta alla valutazione di un collegio di tre arbitri, di cui due sono nominati dal Presidente tra i soci fondatori o ordinari, uno è nominato dal socio ricorrente nella controversia tra i soci fondatori o ordinari.

Capo Sesto – Organi sociali

Art. 20 (Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono: il Presidente, i Vice Presidenti e nominati, il Consiglio Direttivo (in seguito: Consiglio), l’Assemblea sociale (in seguito: Assemblea). Tutti i soci fondatori e ordinari possono avanzare la propria candidatura per essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo. Le candidature sono proposte al Consiglio uscente almeno tre giorni prima della Assemblea convocata per le nomine sociali. Il Consiglio presenta le candidature all’Assemblea.

Art. 21 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti e resta in carica fino a una nuova elezione, senza limiti di mandato. Il Presidente:

  • rappresenta l’Associazione, ha potere di firma ed è il legale rappresentante nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati sottoscrizioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
  • decide sulle richieste di adesione degli aspiranti soci ordinari;
  • nomina uno o più Vice Presidenti a cui può delegare i propri poteri in tutto o in parte, provvisoriamente o stabilmente;
  • in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni competono automaticamente ai Vice Presidenti per tutto il tempo necessario.

Art. 22 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci. È composto da soci fondatori e ordinari che non abbiano incompatibilità o impedimenti di cui agli artt. 17 e 18, in numero variabile tra un minimo di cinque ed un massimo di undici componenti, deciso dall’Assemblea. Il mandato dei Consiglieri è di massimo due anni, rinnovabile. Il Consiglio cura l’ordinaria e straordinaria gestione dell’Associazione e ne coordina e dirige le attività. In particolare, Il Consiglio:

  • dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  • fissa annualmente la quota sociale;
  • predispone il bilancio d’esercizio;
  • può convocare l’Assemblea e presentare mozioni;
  • cura l’albo dei soci ordinari e l’albo dei sostenitori;
  • elegge al proprio interno il Presidente e un Tesoriere;
  • delibera sullo stare in giudizio e autorizza il Presidente a proporre querele o costituirsi parte civile;
  • può assegnare ai singoli consiglieri o a soci non consiglieri funzioni specifiche e incarichi temporanei o speciali, autorizzandone la rappresentanza dell’Associazione.

Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate.

Art. 23 (Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti i Soci fondatori e ordinari dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Deve essere convocata, con un preavviso di sette giorni liberi, che decorrono dalla data di invio della comunicazione, tramite posta elettronica. Può essere convocata:

  • dal Presidente, o disgiuntamente da uno dei Vice Presidenti;
  • dalla maggioranza del Consiglio;
  • da un quarto dei soci ordinari.

L’Assemblea nomina un moderatore di seduta, con l’incarico di regolarne lo svolgimento e redigerne il verbale. Le votazioni avvengono con voto palese. Ogni socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe. Sulle decisioni dell’Assemblea non è ammesso ricorso.

Art. 24 (Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte ogni anno sociale. L’Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla approvazione del bilancio annuale di esercizio, deve essere tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso, quindi entro il 30 aprile di ogni anno. L’Assemblea delibera sul Bilancio annuale d’esercizio, sul programma di attività dell’Associazione ed elegge il Consiglio. Il quorum costitutivo dell’Assemblea ordinaria è 50% + 1 dei soci in prima convocazione e qualsiasi numero di soci in seconda convocazione. Le decisioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza semplice: 50% + 1 dei soci presenti.

Art. 25 (Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. Il quorum costitutivo dell’Assemblea straordinaria è tre quarti dei soci in prima convocazione, qualsiasi numero di Soci in seconda convocazione. Le decisioni dell’Assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza semplice: 50% + 1 dei soci presenti. Lo Statuto è approvato o modificato – su proposta della maggioranza del Consiglio o di un terzo dei Soci – dai Soci presenti in Assemblea straordinaria, che deliberano con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al punto precedente.

Art. 26 (Responsabilità)

Delle obbligazioni assunte dall’Associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in sua rappresentanza, nei limiti dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite.

Milano, 21 novembre 2016